Norme cemento armato
RESISTENZA AL FUOCO DI STRUTTURE DI CEMENTO ARMATOCon l’introduzione in Italia delle norme europee, cosa è cambiato nel settore della protezione dal fuoco di strutture lignee?
D.M. 16.2.2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione
Il D.M. 16.2.2007 introduceva in Italia le norme europee per la resistenza al fuoco.
Per consentire un progressivo adattamento alle nuove regole, l’art. 5 del decreto definiva un periodo di transizione durante il quale tutti i rapporti di prova rilasciati con la vecchia normativa potevano ancora essere utilizzati:
quelli più vecchi, rilasciati prima del 31.12.1985, solo per un anno dall’entrata in vigore del decreto, e quindi fino a settembre 2008;
quelli datati tra il 1.1.1986 e il 31.12.1995, fino a settembre 2010;
quelli rilasciati dopo il 1 .1.1995 potevano essere ancora utilizzati fino al termine del periodo di transizione, cioè fino a settembre 2012 (scarica il testo del D.M. 16.2.2007).
Circolare del Ministero dell’Interno n. 9663 del 23/7/2012
Il 24 settembre 2012 è terminato il periodo di transizione istituito dal D.M. 16.2.2007 (scarica il testo della Circolare n. 9663). DAL 25 SETTEMBRE 2012 SONO PERCIO’ VALIDI SOLO I RAPPORTI DI CLASSIFICAZIONE RILASCIATI AI SENSI DELLA NORMA EN 13501-2, E BASATI SU PROVE DI RESISTENZA AL FUOCO CONDOTTE SECONDO LA NORMA ENV 13381-7.
Circolare del Ministero dell’Interno n. 4638 del 5/4/2013
La Circolare ricordava che con l’approvazione delle appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici, dal 11 aprile 2013 non è più possibile utilizzare la norma UNI 9504 per il calcolo della resstenza al fuoco di elementi costruttivi in legno, con la sola eccezione per i progetti e le SCIA presentate ai Comandi provinviali dei V.V.F. prima del 11 aprile 2013. (scarica il testo della Circolare n. 4638).
E’ necessario proteggere anche travi e pilastri di abitazioni civili?
Sì, anche se queste abitazioni non sono soggette a controllo da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il D.M. 9.3.2007 ha infatti completamente rivisto gli aspetti legati alla resistenza al fuoco delle costruzioni, abrogando la precedente normativa del settore, definendo parametri per tutti gli edifici che non sono già regolati da altra normativa e includendo anche le abitazioni civili.
Questo decreto è stato poi integrato da circolari chiarificatrici; quella del 28 marzo 2008 riporta la seguente tabella, tratta dall’Eurocodice 1 parte 1-2, che elenca valori di densità di carico d’incendio per diverse destinazioni, dove alle abitazioni civili è attribuito un carico d’incendio medio inferiore solo a quello delle biblioteche:
Attività |
Valore medio (MJ/m2) |
Frattile 80% (MJ/m2) |
Civili abitazioni |
780 |
948 |
Ospedali (stanza) |
230 |
280 |
Alberghi (stanza) |
310 |
377 |
Biblioteche |
1500 |
1824 |
Uffici |
420 |
511 |
Scuole |
285 |
347 |
Centri commerciali |
600 |
730 |
Teatri (cinema) |
300 |
365 |
Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il secondo livello sono le seguenti, indipendentemente dal valore del carico d’incendio:
30 |
per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati |
60 |
per costruzioni fino a due piani fuori terra e un piano interrato |
(scarica il testo completo del D.M. 9.3.2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”)