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Norme muratura

Norme muratura

RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI MURATURE NON PORTANTI

Con l’introduzione in Italia delle norme europee, cosa è cambiato nel settore della protezione dal fuoco delle murature?

D.M. 16.2.2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

Il D.M. 16.2.2007 introduceva in Italia le norme europee per la resistenza al fuoco.

Per consentire un progressivo adattamento alle nuove regole, l’art. 5 del decreto definiva un periodo di transizione durante il quale tutti i rapporti di prova rilasciati con la vecchia normativa potevano ancora essere utilizzati:

quelli più vecchi, rilasciati prima del 31.12.1985, solo per un anno dall’entrata in vigore del decreto, e quindi fino a settembre 2008;

quelli datati tra il 1.1.1986 e il 31.12.1995, fino a settembre 2010;

quelli rilasciati dopo il 1 .1.1995 potevano essere ancora utilizzati fino al termine del periodo di transizione, cioè fino a settembre 2012 (scarica il testo del D.M. 16.2.2007).

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 5642 del 31/3/2010 limitava l’uso delle valutazioni analitiche per la valutazione della resistenza al fuoco delle murature, ma rinviava l’introduzione delle normative europee all’approvazione delle appendici nazionali degli Eurocodici.

Circolare del Ministero dell’Interno n. 9663 del 23/7/2012

Il 24 settembre 2012 è terminato il periodo di transizione istituito dal D.M. 16.2.2007  (scarica il testo della Circolare n. 9663). DAL 25 SETTEMBRE 2012 SONO PERCIO’ VALIDI SOLO I RAPPORTI DI CLASSIFICAZIONE RILASCIATI AI SENSI DELLA NORMA  EN 13501-2, E BASATI SU PROVE DI RESISTENZA AL FUOCO CONDOTTE SECONDO LA NORMA ENV 13381-7.

Il giorno 11 aprile 2013, con l’entrata in vigore del D.M. 31 luglio 2012 (scarica il testo del D.M. 31.7.2012), viene data completa attuazione al D.M. 16 febbraio 2007 con l’introduzione delle appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici, superando così la Circolare n. 5642.

E’ necessario proteggere anche travi e pilastri di abitazioni civili?

Sì, anche se queste abitazioni non sono soggette a controllo da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il D.M. 9.3.2007 ha infatti completamente rivisto gli aspetti legati alla resistenza al fuoco delle costruzioni, abrogando la precedente normativa del settore, definendo parametri per tutti gli edifici che non sono già regolati da altra normativa e includendo anche le abitazioni civili.

Questo decreto è stato poi integrato da circolari chiarificatrici; quella del 28 marzo 2008 riporta la seguente tabella, tratta dall’Eurocodice 1 parte 1-2, che elenca valori di densità di carico d’incendio per diverse destinazioni, dove alle abitazioni civili è attribuito un carico d’incendio medio inferiore solo a quello delle biblioteche:

Attività

Valore medio (MJ/m2)

Frattile 80% (MJ/m2)

Civili abitazioni

780

948

Ospedali (stanza)

230

280

Alberghi (stanza)

310

377

Biblioteche

1500

1824

Uffici

420

511

Scuole

285

347

Centri commerciali

600

730

Teatri (cinema)

300

365

In termini di sicurezza, i livelli di prestazioni richiesti da questo decreto sono divisi in cinque livelli. Il primo livello (“Nessun requisito..”) è dichiarato inapplicabile dallo stesso decreto; il secondo livello (“Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione…”) è applicabile solo ad edifici isolati con altezza non superiore a due piani, non aperti al pubblico.

Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il secondo livello sono le seguenti, indipendentemente dal valore del carico d’incendio:

30

per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati

60

per costruzioni fino a due piani fuori terra e un piano interrato
Le abitazioni civili con secondo livello di prestazioni non sono soggette a controllo da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma sono comunque tenute al rispetto dei parametri minimi di resistenza individuati dal decreto.

(scarica il testo completo del D.M. 9.3.2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”)